come si valutano i rischi*di Maria Cristina Blandino

La normativa non indica uno specifico metodo per la valutazione dei rischi, lascia libera la scelta ma richiede che vengano descritti i criteri adottati.

Nelle piccole e medie imprese, l’approccio metodologico comunemente utilizzato per effettuare una esaustiva valutazione dei rischi è quello di suddividere il processo in poche e semplici fasi.

Prima fase: identificare i pericoli

La prima fase consiste dell’individuare quali sono i pericoli intrinseci all’attività. Per poterli identificare, il datore di lavoro dovrà effettuare un sopralluogo in tutti gli ambienti e osservare con attenzione l’attività lavorativa posta in essere, le modalità d’uso delle macchine ed attrezzature. La comunicazione critica con i dipendenti riveste un ruolo molto importante in questa fase.

Un altro compito del datore di lavoro è consultare il manuale d’uso e manutenzione delle macchine e le schede di sicurezza (SDS) dei prodotti chimici, qualora presenti,  in quanto potrebbero essere molto utili nell’elencare i pericoli; considerare non solo i pericoli che determinano rischio per la sicurezza (infortuni) ma anche i pericoli che determinano rischi per salute (malattie professionali); tenere in considerazione gli eventi infortunistici accaduti all’interno della realtà lavorativa consultando qualsiasi registro a disposizione, ivi compreso il registro infortuni.

Seconda fase: individuare i lavoratori che potrebbero essere danneggiati e come

Ultimata l’individuazione dei pericoli intrinseci all’attività lavorativa, il datore di lavoro dovrà identificare il personale esposto (singolo dipendente o team di dipendenti) a secondo del danno individuato così da poter calcolare più correttamente il rischio; tenere presente il personale neo assunto, i minori, le donne in stato di gravidanza o i portatori di handicap poiché soggetti a rischi particolari e specifica normativa; considerare anche la presenza, all’interno dei luoghi di lavoro di personale non dipendente e non addetto ai lavori quali, imprese di pulizie, visitatori, fornitori, clienti etc.

Terza fase: valutare i rischi e decidere le azioni da intraprendere

Lo step successivo riguarda la valutazione del  rischio derivante da ciascun pericolo. A tal fine è necessario considerare i seguenti fattori:

  • la probabilità che un pericolo arrechi danno;
  • la possibile gravità del danno;
  • la frequenza (ed il numero) dei rischi a cui il singolo lavoratore o un gruppo di dipendenti è esposto.

Il metodo più condiviso è quello che fornisce il livello di rischio quale “prodotto tra la probabilità che l’evento accada e il danno conseguente: R=P x D”. Il valore che si otterrà dalla moltiplicazione dei fattori, risulterà utile al datore di lavoro per la programmazione dei provvedimenti che vorrà attuare per conseguire le migliori condizioni di salubrità e sicurezza.

Tali provvedimenti si possono classificare in:

  • Misure di tutela generali: intraprese al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti da condizioni di lavoro che comportano pericoli trasversali o non adeguatamente inquadrabili all’interno di una specifica categoria di rischio.
  • Misure di tutela specifiche: attuate laddove si riscontri uno specifico rischio legato ad una mansione svolta da uno o più lavoratori.
  • Misure di emergenza: sono quelle che si attuano per la prevenzione o riduzione di rischi derivanti da situazioni di emergenza non prevedibili o che richiedono interventi specifici per gestire particolari eventi pericolosi.

Quarta fase: registrare i rischi valutati e pianificare gli interventi

Il datore di lavoro dovrà attuare tutto ciò che è ragionevolmente praticabile per assicurare un sano e sicuro svolgimento dell’attività lavorativa e per eliminare o ridurre i rischi potrà fare riferimento alle “buone prassi”, validate dal ministero del Lavoro e valorizzate dal decreto legislativo 81/2008 che le definisce: “Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica…”.

Il documento di valutazione dei rischi

Tutte le informazioni che il datore di lavoro ottiene a seguito della valutazione dei rischi, devono essere opportunamente trascritte nel Documento Valutazione Rischi (DVR) che costituisce uno tra i documenti di maggiore importanza per la sicurezza sul lavoro, considerato che riporta un quadro chiaro ed esaustivo di tutti i rischi derivanti dall’attività lavorativa oggetto della valutazione.

Il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto su supporto informatico o in forma cartacea ma, in entrambi i casi, deve riportare una data certa o attestata dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro o, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

Il documento di valutazione dei rischi va custodito presso l’unità produttiva alla quale fa riferimento e, in caso di nuova costituzione d’impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

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*Maria Cristina Blandino

Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Collabora con lo studio di consulenza Iperion Training & Consulting di Trapani che si occupa di formazione e consulenza inerente alla sicurezza nei luoghi di lavoro, organismo accreditato alla Regione siciliana, diretto da Salvatore Caruso. Dal 2013 è Segretario Provinciale di Trapani dell’Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia (UNPISI).