Addetti all’utilizzo di attrezzature di lavoro: OBBLIGO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ENTRO 12.03.2015

formazione attrezzature lavoro

 

Ci siamo. Tra meno di un mese, e precisamente il 12 marzo 2015,  scadranno i termini concernenti l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature di lavoro in riferimento al T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e norme attuative,  in particolare l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. L’Accordo ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità di riconoscimento di tali abilitazioni, i soggetti formatori accreditati, la durata dei moduli formativi, i requisiti e la validità affinché la formazione pregressa fosse riconosciuta. Le attrezzature comprese nell’ Accordo Stato-Regioni sono le seguenti:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
  • gru a torre;
  • gru mobile;
  • gru per autocarro;
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
  • trattori agricoli o forestali;
  • macchine movimento terra (pale caricatrici, terne, escavatori);
  • pompe a calcestruzzo.

La scadenza del 12/03/2015, si riferisce alla norma transitoria di cui al punto 12 dell’Allegato all’Accordo Stato-regioni del 22/02/2012, in cui è previsto che i lavoratori che al 12/03/2013 (data dell’entrata in vigore dell’Accordo) risultavano essere già stati incaricati dal datore di lavoro all’utilizzo di una delle attrezzature sopra elencate, possano effettuare il relativo corso di abilitazione entro 24 mesi da quella data. Lo stesso Accordo riconosce ai soggetti di cui sopra, il valore della formazione effettuata anteriormente al 12 marzo 2013 (formazione pregressa) a condizione che questa, venga integrata da un’apposita sessione formativa di aggiornamento aderente alle possibili situazioni riscontrabili in azienda e riportate nella tabella seguente:

 

Situazioni

FORMAZIONE SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO

FORMAZIONE PREGRESSA

INTEGRAZIONE

A

Effettuata prima del 12/03/2013 e composta da: Modulo teorico – modulo pratico – verifica finale.Durata corso: come prevista da Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

RICONOSCIUTA

NON RICHIESTA

B

 

Effettuata prima del 12/03/2013 e composta da: Modulo teorico – modulo pratico – verifica finale.Durata corso:  inferiore a quanto previsto da Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

RICONOSCIUTA

Integrazione di 4 ore (di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici), richiesta entro il 12/03/2015.Dopo questa data la formazione pregressa non è più valida.

C

 

Effettuata prima del 12/03/2013 e composta da: Modulo teorico – modulo pratico – nessuna verifica finale.Durata corso: Qualsiasi

RICONOSCIUTA

Integrazione di 4 ore (di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici), richiesta entro il 12/03/2015.Dopo questa data la formazione pregressa non è più valida.

D

Effettuata prima del 12/03/2013.Nessuna integrazione entro il 12/03/2015

INVALIDATA

Formazione ex novo secondo i criteri dell’Accordo Stato Regioni, da effettuarsi subito.

In caso di mancato aggiornamento entro il 12 marzo 2015, quindi, gli addetti alla conduzione delle sopra citate attrezzature di lavoro dovranno  essere sospesi dalla mansione ricoperta ed effettuare ex novo il corso abilitante secondo contenuti, durata e modalità previsti dall’Accordo Stato Regioni.

 

Precisazioni

Il corso integrativo di aggiornamento deve avere una durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati III e seguenti dell’Accordo.
La suddetta integrazione rientra nella “formazione specifica” e non sostituisce la formazione obbligatoria per i lavoratori, già prevista nei precedenti Accordi Stato – Regioni che mettono in atto quanto riportato dall’ art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
L’abilitazione deve essere posseduta da ciascun operatore che utilizza le attrezzature sopra elencate, ivi compresi i soggetti individuati dall’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (componenti impresa familiare, lavoratori autonomi, artigiani e piccoli commercianti).

La validità dell’abilitazione va rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento della durata di 4 ore.
La partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

 

Cosa fare?

Contattate SDI Soluzioni d’Impresa che realizzerà prontamente le attività formative necessarie nel pieno rispetto della normativa.

 

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