Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza riguardanti il lavoro.

Il datore di lavoro deve garantire al RLS la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D. Lgs. 81/08.

Il D. Lgs. 81/08 ha introdotto per il RLS:

1) l’obbligo di aggiornamento annuale di:

  • durata pari a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
  • durata 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

2) obbligo di aggiornamento triennale di:

  • durata pari a 4 ore per le imprese che occupano fino a 15 lavoratori.

NB Il comma 6 dell’art. 37 del D. Lgs. 81 stabilisce che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovi rischi; ai sensi della norma citata, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.

Il corso intende fornire la formazione adeguata per assolvere agli obblighi di legge.

Obblighi e sanzioni per l’inadempimento: si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/dirigente o nell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l).

Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l’eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati.

Come previsto dal D.L. 76/13, dal 01/07/13 le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 sono state aumentate del 9,6% e potranno subire successivi ulteriori aumenti sulla base di rivalutazione quinquennale effettuata dalla Direzione Generale per l’attività Ispettiva del Ministero del Lavoro.

Chi può partecipare

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti nell’art. 2 del D.Lgs 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza) in aziende che occupano fino a 50 lavoratori.

Il programma del corso

Personalizzabile in funzione delle specificità e i principali fattori di rischio dell’azienda.

I contenuti proposti riguardano i seguenti moduli, ognuno da 4 ore, selezionabile in base ai fabbisogni aziendali:

  • La sicurezza e il D.Lgs. 81/08: Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08; La valutazione dei rischi; La formazione dei lavoratori: i recenti accordi Stato Regioni; La sicurezza negli appalti; La gestione delle emergenze;
  • Aggiornamento per RLS sul Rischio Elettrico, attrezzature di lavoro e lavori in quota;
  • Aggiornamento per RLS sull’uso dei videoterminali, movimentazione manuale dei carichi e rischio chimico;
  • Il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Certificazioni previste

Attestato di partecipazione al corso, valido su tutto il territorio nazionale e rilasciato ai sensi della normativa vigente.

Durata

4 ore

Data e Luogo

Il corso viene realizzato ad hoc per ogni singola impresa cliente. Si svolge presso la sede del cliente per limitare gli spostamenti dal posto di lavoro e per rendere più concreti i risultati della formazione.

Come finanziare questo corso

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