integration* di Maurilio Cassataro

Il 1994 è un anno chiave nel processo di cambiamento dei sistemi gestionali ed organizzativi delle imprese. Vi è stato emanato tra l’altro, il decreto legislativo 626/94 che, per la prima volta, ha introdotto nel mondo imprenditoriale, sotto l’autorevole cappello di “legge applicabile”, i dettami di un modello organizzativo e gestionale a cui attenersi per adempiere ad obblighi legislativi inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Argomenti che, di fatto, erano già governati da legislazione pregressa. La logica del decreto legislativo 626/94 era la seguente: «In considerazione del fatto che esistono delle regole definite nell’ambito di leggi e norme di settore, è necessario che ciascuna impresa si doti di un sistema organizzativo che consenta di rispettarle nel tempo, garantendo così il mantenimento di un elevato livello di attenzione verso le tematiche inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori».

È inutile dire che il percorso è stato duro ed impervio. Soprattutto nei primi anni di applicazione della legge. In tanti casi l’implementazione del sistema si ridusse ad una mera produzione di carte, modelli di valutazione, estenuanti check list a cui l’imprenditore, quasi con rassegnazione, guardava con perplessità e poco apprezzamento. Nondimeno per i lavoratori, al di là di alcuni concetti di base, la normativa restava un aspetto quasi oscuro del proprio lavoro, essendo in alcuni casi coinvolti solo in occasione delle visite mediche, spesso neanche pertinenti con le reali esigenze del contesto.

Tali considerazioni sono comunque maggiormente contestualizzabili alle piccole e medie imprese (a seguire denominate PMI), infatti, alcune grandi industrie, già strutturate per affrontare problematiche legate alla salute e sicurezza dei lavoratori, hanno colto l’occasione per affrontare con maggior piglio la normativa e, negli anni, hanno fatto da volano ad una sua corretta applicazione e, soprattutto, hanno supportato le istituzioni al fine di definire meglio alcuni aspetti applicativi non del tutto chiari nella norma originaria. In tal modo, ad esempio, sono stati spiegati gli aspetti relativi alle competenze ed alla formazione degli attori del sistema: il datore di lavoro, il responsabile del servizio, il rappresentante dei lavoratori, il medico del lavoro, gli addetti al primo soccorso, gli addetti alla prevenzione degli incendi, gli aspetti relativi alle responsabilità all’interno dell’organizzazione, compiti e modalità di vigilanza da parte delle istituzioni preposte.

Successivamente sono state aggiornate le normative tecniche, che in alcuni casi risalivano agli anni ‘50, concernenti la sicurezza a cui il decreto legislativo 626/04 rimandava. Nel 2008 nasce quindi il c.d. Testo unico per la Sicurezza, il decreto legislativo 81/08 sostituisce così il 626/94, che, ottimizzato ed integrato con successive modifiche e supportato dagli accordi Stato-Regione inerenti la formazione e l’aggiornamento di tutti attori principali del sistema, completa il quadro della situazione anche per la formazione dei lavoratori, degli operatori di macchina ed i criteri di aggiornamento per tutte le figure. Si aggiungono a questo insieme di regole, le recenti disposizioni relative alle procedure semplificate applicabili in contesti organizzativi con numero limitato di dipendenti e categoria di rischio.

Oggi si può affermare che il testo unico sulla sicurezza ottimizzato, è divenuto un quadro normativo chiaro e completo, applicabile ed adattabile a qualsiasi contesto organizzativo ed al contempo perfettamente integrabile nei processi aziendali.

Le aziende appartenenti alle PMI, che nel corso degli ultimi anni hanno approcciato normative sistemiche quali la Uni En Iso 9001 e 14001 per citare solo le più comuni, rappresentano oramai un’elevata percentuale. Potenzialmente tutte queste aziende sono pronte ad affrontare l’aspetto “Salute e sicurezza sul lavoro” con organicità e sistematicità per perseguire in prima istanza l’obiettivo intrinseco della norma ovvero la “salute e sicurezza sul lavoro” e, al contempo, sostenere i concetti di efficacia ed efficienza dei processi, particolarmente cari agli imprenditori.

Oggi, quindi, la logica introdotta dal decreto legislativo 626/94 e richiamata ad inizio di questo capitolo può essere così completata: «In considerazione del fatto che esistono delle regole definite nell’ambito di leggi e norme di settore, è necessario che ciascuna impresa si doti di un sistema organizzativo che consenta di rispettarle nel tempo, garantendo così il mantenimento di un elevato livello di attenzione verso le tematiche inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori, favorendo anche l’efficienza dei processi ed il risultato economico di un impresa».

Maurilio Cassataro – Ingegnere con esperienza ventennale nella consulenza sulla certificazione di sistemi organizzativi certificati. Lead auditor per primari enti di certificazione internazionali.

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