albo gestore rifiutidi Giovanni Dolce*

Il 23 agosto 2014 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale n. 195 il Dm. 120 del 03 giugno 2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”, i cui effetti sono prodotti dal 07 settembre 2014 data di entrata in vigore del provvedimento. Tale decreto che riorganizza le funzioni dell’albo è previsto dall’art. 212 comma 10 del Dlgs 152/06 che “segue seguenti principi:

  1. a) individuazione di requisiti per l’iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
  2. b) coordinamento con la vigente normativa sull’autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
  3. c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l’efficienza operativa;
  4. d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione

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Requisiti per l’iscrizione

Il Dm 120/14 stabilisce che per l’iscrizione all’albo è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • soggettivi (art. 10 Dm 120/14);
  • di idoneità tecnica (art. 11 Dm 120/14);
  • di capacità finanziaria (art. 11 Dm 120/14).

I requisiti soggettivi sono afferenti a condizioni personali relative al titolare o legale rappresentante, alle seguenti condizioni:

  • siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
  • siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
  • non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:

1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi. Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione.

I requisiti di idoneità tecnica possono consistere in:

  • qualificazione del responsabile tecnico;
  • disponibilità dell’idonea attrezzatura;
  • adeguata dotazione dei personale;
  • eventuale esecuzione di opere nel settore per il quale si chiede l’iscrizione.

I requisiti di capacità finanziaria possono consistere in:

  • volume d’affari;
  • capacità contributiva ai fini IVA;
  • il patrimonio o i bilanci;
  • Idonei affidamenti bancari.

Tra i requisiti previsti a pena di improcedibilità vi è la nomina di almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti dal Comitato Nazionale.

Sanzioni

Si precisa che chi trasporta rifiuti senza essere iscritto all’albo è punito:

  • con l’arresto da tre mesi ad un anno o con ammenda da euro 2.600 a 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  • con l’arresto da sei mesi a due anni o con ammenda da euro 2.600 a 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Chi trasporta rifiuti non osservando le prescrizioni contenute nella propria iscrizione, o quando siano venuti a mancare i requisiti e le condizioni richieste è punito:

  • con l’arresto da un mese e mezzo a sei mesi o con ammenda da euro 1.300 a 13.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  • con l’arresto da tre mesi ad un anno o con ammenda da euro 1.300 a 13.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Il regolamento dell’albo prevede inoltre sanzioni per le imprese iscritte che sono di tipo amministrativo e si traducono nella sospensione dell’attività esercitata dall’impresa, per un periodo di tempo commisurato alla gravità delle condotte poste in essere, che comunque non può superare i 120 giorni.

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* Giovanni Dolce

Nato a Palermo il 14/01/1975 si laurea in architettura con specializzazione in urbanistica nel 2000. Dal 2003 è funzionario direttivo della sezione regionale Sicilia dell’albo gestori ambientali c/o la CCIAA di Palermo, dal 2010 è componente del gruppo ristretto della segreteria tecnica dell’albo nazionale dei gestori ambientali c/o Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare e dal 2012 è componente del gruppo di supporto nazionale alle sezioni regionali dell’albo gestori ambientali.