Whistleblowing – D.Lgs. 24/2023

Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023

Introduzione

Con il termine whistleblowing si intende l’attività di segnalare illeciti o irregolarità commessi all’interno di un ente.

La normativa in materia di whistleblowing, di origine comunitaria, ha avuto un’importante evoluzione negli ultimi anni: da iniziale dovere in capo a specifici soggetti in determinate materie (ad esempio in ambito fiscale), il whistleblowing è oggi un diritto esteso ad un’ampia categoria di soggetti, anche del settore privato.

Il Decreto Legislativo 24/2023, che testualmente “disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del soggetto segnalante (c.d. whistleblower).

Lo scopo della procedura

Come anticipato, il whistleblowing è un atto con cui il soggetto interno all’ente contribuisce a far emergere e a prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per l’ente stesso.

Lo scopo principale del whistleblowing è, quindi, quello di risolvere (o, se è possibile, di prevenire) i problemi creati da un’irregolarità di gestione, permettendo di affrontare le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.

La presente Procedura, pertanto, è stata predisposta per regolamentare la gestione della segnalazione di irregolarità, a partire dal momento in cui il segnalante si determini all’inoltro sino ai successivi sviluppi, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023.

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La presente Procedura è destinata a tutte le attività gestite da S.D.I. Soluzioni d’Impresa srl e si applica (art. 3, D.Lgs. 24/2023):

  • ai lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D.Lgs. 81/2015 ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
  • ai lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., nonché ai titolari di rapporti di collaborazione “organizzata dal committente”, ex art. 2 D.lgs. 81/2015;
  • ai lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
  • ai liberi professionisti e ai consulenti;
  • ai volontari e ai tirocinanti, anche non retribuiti;
  • agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto.

Le segnalazioni che rientrano nel perimetro del whistleblowing riguardano (D.lgs.24/23 art.2, comma1, lettera a)):

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
  3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché’ le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Per espressa previsione legislativa, le disposizioni in materia di whistleblowing non si applicano (art. 1, D.Lgs. 24/2023):

  1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  2. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto;
  3. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

L’art.4 del Decreto prevede, in particolare e per quello che qui interessa:

  • che l’ente, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivi “propri canali di segnalazione che garantiscano anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”.
  • che “la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato”;
  • che le “segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole”

S.D.I Soluzioni d’Impresa srl ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231. Nell’ambito del Modello, l’Organismo di Vigilanza ha attivato e gestisce il canale (odvdavidecandia231@gmail.com.) dedicato alle segnalazioni relative alle violazioni del Modello. Tale canale, per sua natura, essendo esclusivamente gestito dai membri dell’Organismo di Vigilanza, senza possibilità di controllo, in nessun caso, da parte di S.D.I Soluzioni d’Impresa srl, garantisce il rispetto di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 24/2023.

S.D.I Soluzioni d’Impresa srl, pertanto, ritiene opportuno indicare quale canale principale per le segnalazioni di cui al D.Lgs. 24/2023 il canale già attivo, istituito e gestito in via esclusiva dall’Organismo di Vigilanza, indicando altresì altri canali di segnalazione, la cui gestione è sempre affidata all’Organismo di Vigilanza.

La gestione dei canali di segnalazione interna è così affidata all’OdV di S.D.I Soluzioni d’Impresa srl, il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e che provvederà alle seguenti attività:

  • rilasciare al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
  • mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere a quest’ultimo, se necessario, integrazioni;
  • dare diligente seguito alla segnalazione;
  • fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

I canali attraverso cui è possibile inoltrare la segnalazione interna

In conformità a quanto previsto dalla normativa, il whistleblower potrà far pervenire la propria segnalazione tramite mail all’indirizzo istituito e gestito dall’Organismo di Vigilanza odvdavidecandia231@gmail.com. ;

Il canale di segnalazione esterna è affidata all’ANAC che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, potrà ricevere e dovrà gestire anche le segnalazioni esterne provenienti da soggetti appartenenti al settore privato. Segnalazioni, queste, che, ai sensi dell’art. 6, potranno essere effettuate al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  • in mancanza di previsione o di attivazione di un canale di segnalazione interno nel contesto lavorativo di appartenenza, ovvero in presenza di un canale di segnalazione non conforme a quanto previsto dall’art. 4;
  • nell’ipotesi in cui la segnalazione effettuata tramite il canale interno sia rimasta senza seguito;
  • nell’ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, la stessa rimarrebbe senza seguito, ovvero possa determinare il rischio di ritorsione;
  • nell’ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente per il pubblico interesse.

Come per la segnalazione interna, anche per la segnalazione esterna l’ANAC deve attivare un canale che garantisca la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione alla stessa allegata (art. 7, comma 1).

Le segnalazioni esterne sono presentate in forma scritta, tramite apposita piattaforma informatica, ovvero oralmente, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontro con il personale addetto (art. 7, comma 2).

Laddove la segnalazione esterna venisse presentata, per errore, ad un soggetto diverso dall’ANAC, colui che la riceve dovrà trasmetterla a quest’ultima entro 7 giorni, dandone comunicazione al segnalante (art. 7, comma 3).

Le modalità di gestione delle segnalazioni esterne, specificamente individuate dall’art. 8, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle relative alla gestione delle segnalazioni interne, con la differenza che, in questo caso, è espressamente previsto l’onere per l’ANAC di comunicare al soggetto segnalante l’esito finale della procedura, che può consistere anche nell’archiviazione della segnalazione, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa, ovvero nella trasmissione della stessa alle autorità competenti (amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni , gli organi o gli organismi dell’Unione Europea), che dovranno gestire la segnalazione secondo le modalità di cui al comma 1 dell’art. 8.

Tale ultima ipotesi ricorre nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella competenza dell’ANAC.

L’ANAC provvede, inoltre, alla trasmissione annuale alla Commissione europea delle informazioni relative al numero di segnalazioni esterne ricevute, al numero e alle tipologie di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni, con indicazione del relativo esito, nonché agli eventuali accertati danni finanziari derivati dalle
violazioni oggetto di segnalazione (art. 8, comma 3).

Link al canale esterno dedicato alle segnalazioni che verranno gestire da ANAC

https://whistleblowing.anticorruzione.it

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Segnalazioni di illecito - Whistleblower

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Whistleblowing e tutela dei dati personali, cosa dice la nuova normativa

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