* di Giuseppe Amato
Tutti i settori di attività, privati e pubblici, per tutte le tipologie di rischio ed, in particolare, i lavoratori subordinati e autonomi e soggetti ad essi equiparati, sono soggetti all’obbligo di valutare i rischi connessi con l’attività che esercitano. Il campo di applicazione della valutazione dei rischi è stato ampliato dal decreto legislativo 81/08 e seguenti modifiche ed integrazioni fino ad imprese ed enti, anche della pubblica amministrazione, che prima erano coinvolti in minore misura. Per alcuni settori, tuttavia, l’applicazione delle norme deve essere modulata in funzione delle particolari esigenze degli specifici servizi.
Nell’ordinamento italiano il concetto di valutazione dei rischi fa capolino nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212”. Successivamente, con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 il legislatore italiano sancisce l’importanza, recependo la direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989 concernente l’”Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.
Negli anni successivi, il concetto di valutazione dei rischi si è radicato ulteriormente fino ad arrivare alla emanazione del decreto legislativo 81/2008 dove tale concetto viene arricchito della parola “globale”.Nel decreto legislativo 81/08, meglio conosciuto come “Testo unico della Sicurezza e della Salute nei luoghi di lavoro”, all’art. 2, lettera q viene definita come: «La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza».
Nel corso degli anni, in materia di Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si è passati dalla prevenzione fondata sul principio del “comando e controllo” alla prevenzione di tipo gestionale, dove ha avuto il suo punto di inizio la “valutazione del rischio” e la programmazione degli interventi. Tutto ciò promuovendo l’aspetto organizzativo, formativo e quindi della corresponsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza. Si è arrivati, solo negli ultimi anni, all’introduzione del “principio dell’autocontrollo” e della “misura delle prestazioni”, in conseguenza della evoluzione normativa e tecnologica, unita a una crescente e consapevole cultura della sicurezza dei lavoratori, nonché da una maggiore coscienza della prevenzione.
La valutazione dei rischi, come conseguenza di pericoli presenti sui luoghi di lavoro, non è altro che un vero e proprio processo che parte dall’esame continuo di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, con l’obiettivo di individuare cosa può provocare lesioni o danni ai lavoratori e quali misure preventive e protettive debbano essere adottate per eliminare o controllare i rischi.
Il datore di lavoro, mediante la redazione del documento di valutazione dei rischi e la successiva analisi sistemica dei rischi, può individuare le azioni necessarie per prevenirli, fornire ai lavoratori una formazione ed informazione adeguata, predisporre l’organizzazione e i mezzi necessari per attuare le misure preventive mediante il servizio di prevenzione e protezione.
L’evoluzione normativa, quindi, ha fatto sì che si avessero le basi per la nascita di strumenti per la gestione aziendale sempre più raffinati ed adattabili alle diverse realtà. Ogni aspetto dell’organizzazione delle aziende diviene oggetto di norme il cui scopo ultimo è una gestione più efficiente, efficace e appropriata. La valutazione dei rischi è un processo “partecipato”, in quanto espressione di un processo organizzativo e perché condotta con la partecipazione degli addetti ai lavori, in collaborazione con il medico competente. Il documento conclusivo, prima della stesura definitiva, viene preventivamente sottoposto all’esame dei rappresentanti per la sicurezza.
In questa prima fase tre dei concetti fondamentali per una valutazione dei rischi, sono il rischio, il danno e il percolo, Dando loro la giusta collocazione sia in fase di analisi dei rischi che nel loro uso comune è possibile definire pericolo la proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (come agenti chimici o fisici, macchine, metodi di lavoro) di causare potenzialmente un danno; rischio è la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle situazioni effettive di lavoro e nelle condizioni di impiego, nonché la dimensione possibile del danno stesso; il danno, infine, è la lesione fisica o l’alterazione dello stato di salute causata dal pericolo.
* Giuseppe Amato
Laureato presso l’Università di Catania è responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dal 2008; Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) di Catania di EFEI (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione) dal 2012; Presidente dell’associazione E.F.A.S. Italia – Ente Formazione Ambiente Sicurezza Italia dal 2007. Numerose esperienze di docenza in corsi di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro in base al D. Lgs. 81/2008 ed s.m.i. dal 2008.