valutazione dei rischi definizionedi Maria Cristina Blandino*

La valutazione dei rischi presenti all’interno di un’attività lavorativa e l’elaborazione del conseguente documento, costituisce, da tempo, un adempimento obbligatorio e non delegabile del datore di lavoro. Secondo quanto sancisce il decreto legislativo 81/08 e successive modifiche e integrazioni, rappresenta l’asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori, che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo della funzione prevenzionistica e costituisce, inoltre, il perno intorno al quale deve ruotare l’organizzazione aziendale della prevenzione. Tutto ciò, spesso, è poco chiaro persino agli stessi datori di lavoro che considerano, invece, il documento di valutazione dei rischi come una carta da tenere in azienda ed esibire a richiesta degli organi di vigilanza. Un atteggiamento sbagliato, in quanto, è opportuno, invece, considerare l’intero processo di valutazione come uno strumento d’analisi, di pianificazione, di verifica nonché di ottimizzazione del lavoro, per tutelare principalmente la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La normativa, le direttive di prodotto o settore e le linee guida che trattano questo argomento sono cospicue e, a volte, di difficile comprensione per i non addetti ai lavori, ad esempio per i datori di lavoro di piccole e medie imprese nelle quali, spesso, lo stesso ricopre anche l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. È possibile dare agli interessati alcuni strumenti semplici e chiari, per effettuare in pochi step,  un’efficace, corretta ed efficiente valutazione dei rischi, cuore di una sensata protezione dei lavoratori. Trasmettendo ai datori di lavoro l’idea, che una buona valutazione dei rischi non debba essere necessariamente scritta in tante pagine e con un linguaggio complicato o risultare costosa. Nella grande maggioranza dei casi, infatti, non richiede particolare studi o competenze ma solo buon senso e buona volontà nel proteggere ragionevolmente i lavoratori e l’azienda dagli infortuni  più o meno gravi. Eventi che, quando capitano, costano infinitamente di più delle precauzioni da mettere in atto, senza contare il danno morale, sociale e di immagine nel quale l’azienda incorre.

 

Campo di applicazione del documento di valutazione: procedure standardizzate 

Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 81/2008, la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR deve essere effettuata in tutte le realtà produttive aventi anche un solo lavoratore, indipendentemente dal settore e che siano esse di natura pubblica o privata. Tale adempimento ricade esclusivamente in capo al datore di lavoro, che però può chiedere la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, se nominato in persona diversa dal datore di lavoro, e del medico competente e, laddove lo ritenesse utile anche di altre figure professionali, esterne all’impresa, per aver un maggior contributo circa gli aspetti tecnici. Rimangono  di esclusiva competenza del datore di lavoro, invece, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione e la programmazione di quelle per il miglioramento della sicurezza aziendale.

 

Inadempimenti: sanzioni penali e amministrative pecuniarie

Sono questi aspetti fondamentali, che devono essere chiarissimi ai datori di lavoro considerato che nel quadro delle responsabilità, il legislatore punisce il datore di lavoro con l’arresto, da tre a sei mesi, o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per omessa redazione del DVR. La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante per esposizione, a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive. Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, c’è un’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro. E ancora, per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, l’ammenda è da  1.096,00 a 2192,00 euro. Tali sono state aumentate del 9,60 % a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 76/2013, con il quale sono state confermate le modifiche al sistema sanzionatorio. In particolare, l’art. 9, al comma 2, del decreto legislativo 76/2013 ha riscritto completamente il sistema d’indicizzazione delle sanzioni penali e amministrative pecuniarie che era stato introdotto dal decreto legislativo 106/2009. In altre parole, si prevede una rivalutazione delle sanzioni, secondo l’indice ISTAT, con cadenza quinquennale.

 

 Tipi di valutazione

Il datore di lavoro può fare la valutazione dei rischi standard e può invece seguire le procedure standardizzate in sostituzione della tanto discussa autocertificazione. Fino al 30 giugno 2013, infatti, le aziende fino a 10 lavoratori, salvo quelle a rischio rilevante, potevano dimostrare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso la cosiddetta “autocertificazione”. Consistente, in genere, in poche righe che contenessero la dicitura “il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi”. Tutto ciò non lo aiutava in caso di infortuni e malattie professionali e non serviva a capire quali erano i rischi effettivi e quindi ad evitare i conseguenti infortuni e malattie professionali.

Dimostrata quindi l’inefficienza della “super-scorciatoia dell’autocertificazione dei rischi”, il legislatore l’ha vietata, disponendo che dal 1° luglio 2013, anche le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, debbano possedere il documento di valutazione che analizzi tutti i rischi presenti in azienda, il DVR. Esso deve indicare i requisiti di sicurezza adottati e definire il programma di interventi per mantenere o migliorare i livelli di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Per rendere la valutazione più semplice, considerato che si tratta di piccole realtà lavorative, sono state messe a disposizione dei datori di lavoro “procedure standardizzate per la valutazione dei rischi”, approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012. Si tratta di check-list che guidano il datore di lavoro nella valutazione dei rischi in modo da garantire completezza e coerenza con quanto prevede la normativa. Il decreto legislativo 81/08 e seguenti modifiche e integrazioni, danno, inoltre, la possibilità di valutare i rischi utilizzando le procedure standardizzate anche alle imprese che occupano fino a 50 lavoratori, purché non vi si svolgano attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni-mutageni, o connessi all’esposizione ad amianto.

La valutazione dei rischi è la prima importante risorsa che il datore di lavoro ha a disposizione per proteggere la propria forza lavoro dagli infortuni lievi, gravi o mortali che siano. Consiste nell’analisi scrupolosa di tutto ciò che all’interno dell’unità lavorativa può rappresentare un potenziale danno per le persone che vi lavorano, includendovi anche i materiali, le apparecchiature, i metodi e le normali prassi. Conclusa la fase dell’”Individuazione dei pericoli“, il datore di lavoro dovrà procedere con la fase vera e propria relativa alla valutazione del rischio e quindi alla individuazione di opportune misure di prevenzione e protezione per tutelare i lavoratori. La valutazione “di tutti i rischi” per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività  lavorativa, costituisce uno degli aspetti più rilevanti nell’impostazione del decreto legislativo 81/08, assumendo il valore di criterio metodologico della prevenzione. Essa, come recita il decreto, deve essere “globale e documentata” e con ciò vengono a seguire specificati i più importanti rischi. Tra questi quelli fisici, chimico, biologico, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, stress lavoro-correlato, etc. Da valutare sono anche quelli non inseriti dal legislatore, definiti occulti.

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* Maria Cristina Blandino

Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Collabora con lo studio di consulenza Iperion training & consulting di Trapani che si occupa di formazione e consulenza inerente alla sicurezza nei luoghi di lavoro, organismo accreditato alla Regione siciliana, diretto da Salvatore Caruso. Dal 2013 è Segretario Provinciale di Trapani dell’Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia (UNPISI).