* di Giovanni Dolce

trasporto conto proprio rifiutiL’organizzazione dei sistemi di trasporto rifiuti rappresenta un momento critico all’interno della loro gestione in particolare, per il mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie e per la protezione dell’ambiente. Le regole che disciplinano il trasporto di rifiuti sono essenzialmente due:

  • è necessaria un’abilitazione che rilascia l’albo gestori ambientali;
  • durante il trasporto i rifiuti devono essere tracciati.

L’iscrizione all’Albo per l’attività di trasporto è diversificata non solo in base ai rifiuti che si intendono trasportare (urbani, speciali ecc.) ma anche alla “proprietà” dei rifiuti medesimi, distinguendo così trasporto di rifiuti prodotti da terzi e trasporto di propri rifiuti. Posto che anche i rifiuti sono “cose” l’abilitazione non sostituisce, ma si integra all’abilitazione del “codice della strada” per l’autotrasporto, la quale ultima è prevista a seconda che si tratti di:

  • “trasporto su strada di cose in conto terzi” ovvero una prestazione di servizi verso un determinato corrispettivo, che costituisce attività principale dell’impresa;
  • “trasporto su strada di cose in conto proprio” intendendosi come attività accessoria a quella principale dell’impresa.

Oggi ci concentreremo sul trasporto su strada di cose in conto proprio.

L’autotrasporto su strada di cose

Le norme principali che lo disciplinano sono:

  • legge 298 del 06/06/74;
  • DPR 783 del 16/09/77;
  • Legge 132 del 30/03/87;
  • Dlgs 285 del 30/04/92 meglio conosciuto come codice della strada.

In base al combinato disposto delle norme richiamate, l’attività di trasporto su strada di cose può, asseconda dei casi, essere esercitata in esenzione dalle previste abilitazioni, ovvero sottoposta a licenza.

Trasporto in conto proprio: Licenza = atto con il quale è possibile l’esercizio di una attività.

Trasporto in conto terzi: Autorizzazione = atto amministrativo con il quale l’amministrazione, rimuove un divieto posto in generale dalla legge al libero compimento di un’attività.

Trasporto in conto proprio

Il trasporto di merci in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, aventi o meno personalità giuridica, quando concorrono le seguenti condizioni:

  • il trasporto non costituisca attività prevalente ma sia complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale svolta dall’impresa;
  • le merci trasportate abbiano stretta attinenza con l’attività principale: siano di proprietà dell’impresa o siano da questa prodotte e vendute, o prese in comodato o locazione, o debbano essere da loro trasformate, elaborate, riparate, migliorate in conformità all’attività principale svolta, o infine tenute in deposito o in custodia, con possibilità di inclusione anche di materiale e attrezzature che risultino funzionali all’attività stessa;
  • il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio;
  • i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell’attività dell’impresa, a meno che, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo del trasporto risulti necessariamente preponderante (ad es. attività di movimento terra, attività di costruzione e manutenzione reti fognarie);
  • il preposto alla guida del veicolo sia in alternativa: il titolare della licenza, suoi dipendenti o nel caso di piccole imprese (art.2083 c.c.) componenti della famiglia che collaborino nell’impresa (art 5 D.P.R. n.783/77) che risultino in regola dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone, l’amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione nelle società di capitali;
  • l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi, abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell’attività principale dell’impresa, fatta salva la necessità di dover utilizzare veicoli aventi tra loro differenti caratteristiche tecniche.

L’esercizio è subordinato ad apposita licenza che a seguito del Dlgs 112/98 viene rilasciata dalle Provincie competenti.

*Giovanni Dolce

Nato a Palermo il 14/01/1975 si laurea in architettura con specializzazione in urbanistica nel 2000. Dal 2003 è funzionario direttivo della sezione regionale Sicilia dell’albo gestori ambientali c/o la CCIAA di Palermo, dal 2010 è componente del gruppo ristretto della segreteria tecnica dell’albo nazionale dei gestori ambientali c/o Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare e dal 2012 è componente del gruppo di supporto nazionale alle sezioni regionali dell’albo gestori ambientali.