matrice del rischio

di Giuseppe Amato*

Per Probabilità qui si intende quella che i possibili danni si concretizzino ed è definita secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI

PROBABILITÀ

DEFINIZIONE

INTERPRETAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE

1

Improbabile

  • Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili
  • Non si sono mai verificati fatti analoghi
  • Il suo verificarsi susciterebbe incredulità

2

Poco probabile

  • Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità
  • Si sono verificati pochi fatti analoghi
  • Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

3

Probabile

  • Si sono verificati altri fatti analoghi
  • Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

4

Molto probabile

  • Si sono verificati altri fatti analoghi
  • Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

 

Per Danno, invece, l’effetto possibile causato dall’esposizione a fattori di rischio connessi all’attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L’entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI

DANNO

DEFINIZIONE

INTERPRETAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE

1

Lieve

  • danno lieve

2

Medio

  • incidente che non provoca ferite e/o malattie
  • ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli)

3

Grave

  • ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie);

4

Molto grave

  • incidente/malattia mortale
  • incidente mortale multiplo

Il Rischio, infine, è la probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (Stima del rischio).

P (probabilità)

 

 

 

 

 

4

4

8

12

16

 

3

3

6

9

12

 

2

2

4

6

8

 

1

1

2

3

4

 

 

1

2

3

4

D (danno)

In funzione del rischio valutato vengono stabilite delle Misure di Prevenzione e Protezione come di seguito specificato:

R > 8

Rischio elevato Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata.

4 <R <8

Rischio medio Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media

2 < R <3

Rischio basso Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario

R = 1

Rischio minimo Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario

Attuate le misure di prevenzione e protezione individuate, eventualmente erogata la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori, si ritiene che i rischi siano residuali.

Il concetto del miglioramento continuo si è evoluto parallelamente ed in sincronia con il concetto di valutazione dei rischi.

Analizzando i decreti che negli anni si sono susseguiti, la modifica più interessante è quella prevista nell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 81/08, dove è ampliato il contenuto del documento di valutazione dei rischi. Il legislatore ha previsto che il Documento di valutazione dei rischi, D.V.R. deve obbligatoriamente contenere “l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, e a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”. Inoltre,  come già era stato previsto dal decreto legislativo 626/94, deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi; l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione; il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Questa regola accolla al datore di lavoro, la definizione operativa ed organizzativa dei compiti per dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione e necessita della “personalizzazione” di procedure aziendali in capo ai soggetti che verranno individuati. Tale individuazione porterà, per logica conseguenza, anche ad una formazione specifica delle risorse umane preposte a tali compiti.

Una introduzione di novità legata ad un documento impostato ad hoc per la specifica realtà aziendale è quella dell’obbligo di individuare, da parte del datore di lavoro o del management aziendale, delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono adeguata formazione e addestramento.

Il legislatore non è interessato alla redazione di un semplice D.V.R. ma alla “creazione/nascita” di un documento “dinamico/vivo”, ovvero una sorta di processore di personal computer che, una volta montato, sulla scheda madre dia la giusta sequenza di bit e byte (informazioni) per far funzionare lo stesso e quindi, che il D.V.R., fornisca le giuste informazioni al management aziendale affinché questi possa “gestire” l’azienda.

In conclusione il documento di valutazione dei rischi, non deve essere semplicemente considerato come un obbligo di legge a cui l’azienda è obbligata semplicemente ad adempiere ma una vera e propria opportunità di consolidamento dei rapporti con tutta l’organizzazione, un obbligo morale da parte del datore di lavoro che, con tale strumento, può avere le giuste informazioni dello stato in cui versa la sua creatura, dato che una realtà aziendale può essere considerata come una catena e se un anello è usurato e non si applica la giusta manutenzione, la stessa si potrebbe spezzare.

Approfondisci l’argomento: Formazione generale per lavoratori e preposti.

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* Giuseppe Amato

Laureato presso l’Università di Catania è responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dal 2008; Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) di Catania di EFEI (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione) dal 2012; Presidente dell’associazione E.F.A.S. Italia – Ente Formazione Ambiente Sicurezza Italia dal 2007. Numerose esperienze di docenza in corsi di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro in base al D. Lgs. 81/2008 ed s.m.i. dal 2008.