gestione rifiuti produttoredi Caterina Maria Rita Petretta*

Rifiuti. Una parola, un simbolo, un’evocazione verso la quale non si rimane indifferenti. Purtroppo dei rifiuti ci si accorge solo quando sono gestiti male e diventano un costo per l’azienda o quando riempiono le pagine delle cronache giudiziarie. Il settore della gestione dei rifiuti in Italia mostra punti di forza e di debolezza causati anche dalla scarsa forza deterrente degli attuali sistemi sanzionatori dovuta soprattutto alla loro natura (in massima parte) di contravvenzioni e non di delitti, con tutto quel che ne consegue in termini di limitazioni sia di tempi di prescrizione sia degli strumenti investigativi.

Oneri a carico del produttore dei rifiuti:

  • Caratterizzazione del rifiuto: il produttore ha l’onere di attribuire il codice CER al rifiuto prodotto anche eventualmente affidandosi a laboratori accreditati per la caratterizzazione del rifiuto.
  • Controllo delle autorizzazioni: il produttore ha l’onere di verificare le autorizzazioni del trasportatore incaricato e dell’impianto di recupero/smaltimento al quale spedisce il rifiuto. Il produttore di rifiuti conserva l’onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di “cessione” a terzi a qualunque titolo della sua responsabilità. Il Produttore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al trasportatore terzo, ma conserva l’onere di vigilanza circa il buon esito del viaggio dei rifiuti verso il sito finale che deve essere necessariamente conosciuto e verificato sia dal produttore sia dal trasportatore al momento della partenza.
  • Gestione del formulario: il formulario di identificazione dei rifiuti è il documento che accompagna il trasporto dei rifiuti. L’obbligo, è a carico delle imprese e degli enti che effettuano tale trasporto (Art. 193 d.lgs 152/2006). Il formulario deve essere conforme al modello contenuto nel Dm 145/1998 e le regole da osservare per la tenuta del formulario sono integrate dalla Circolare Interministeriale 4 agosto 1998. In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto (tre mesi), il produttore deve darne comunicazione alla Provincia al fine dell’esclusione della responsabilità. Le copie dei formulari devono essere conservate per 5 anni.
  • Gestione registro carico/scarico: per i soggetti di cui all’art. 189 comma 3 del d.lgs 152/2006 e smi è previsto l’obbligo di tenuta di un registro di carico-scarico su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
  • Elaborazione MUD: tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico devono comunicare al Catasto dei Rifiuti (presso le Camere di Commercio di competenza) le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti (tramite il MUD Modello Unico Dichiarazione ambientale) oggetto delle loro attività entro il 30 aprile di ogni anno. Il sistema sanzionatorio applica le medesime sanzioni amministrative e penali previste per i registri di carico e scarico.
  • Corretta gestione del deposito temporaneo: il Deposito Temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi vengono prodotti (art. 183 comma 1 lettera bb d.lgs 152/2006). Il deposito temporaneo è però soggetto a precisi criteri (art. 187 comma 1 lett bb): “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore di rifiuti:
  1. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito;
  2. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno”.

I tempi di giacenza si misurano fondamentalmente in base alle registrazioni di messa in carico fatte sul registro di carico-scarico. Il sistema sanzionatorio prevede che se non si rispettino tali regole si incorre in uno dei seguenti reati:

  1. deposito incontrollato o abbandono di rifiuti sanzionato anche penalmente (art. 256 comma 2 d.lgs 152/2006);
  2. discarica abusiva sanzionata dal medesimo articolo se l’abbandono è rilevante in termini di spazio, tempo e quantità.

In conclusione la gestione efficiente su tutto il territorio dei rifiuti è un pilastro sempre più importante per la qualità e la competitività dell’economia e per lo sviluppo di una green economy in grado di assicurare una crescita durevole, miglior benessere e tutela dell’ambiente.

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*Caterina Maria Rita Petretta

Classe 1977. Responsabile Commerciale dal 2003 presso la Myleco sas, azienda di famiglia, nata nel 2000 dove lavora con il fratello che ne è Amministratore ed il padre, che si occupa di stoccaggio, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non. Nel 2011 diventa Amministratore della Myleco Servizi srl. Comincia a lavorare giovanissima nella Ge.Ka snc che si occupava di forniture di arredi urbani per Enti Pubblici. Dal 2009 è Presidente a Confindustria Messina per la Sezione Ambiente e membro a Confindustria  nazionale nel Comitato all’Ambiente. La tenacia di creare una nuova classe imprenditoriale in Sicilia è il suo obiettivo principale poiché crede nella grande potenzialità che il cambiamento deve avere in questa terra anche, e soprattutto, se si tratta di rifiuti parola che genera sempre scetticismi.