* La definizione di smart working è nella Legge n. 81/2017, e pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti e della necessità della sottoscrizione di un accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Nel DPCM del 1/3/2020 ne è stata semplificata l’applicazione come pronta risposta all’emergenza Coronavirus.

La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020,
dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei
principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22
maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla
documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro;

Ricordiamo che lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. Ai lavoratori agili va garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017. A partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart working (vedi esempio)  potranno procedere al loro invio attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il link per la comunicazione di smart working è la procedura semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020.

Per accedervi, sarà necessario possedere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); per tutti i soggetti già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si potrà utilizzare l’applicativo anche senza SPID.

Nell’invio dell’accordo individuale dovranno essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. Sarà, inoltre, possibile modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all’annullamento dell’invio.

Le aziende che sottoscrivono un numero di accordi individuali elevato potranno effettuare la comunicazione in forma massiva.

La sicurezza sul lavoro

Secondo la Legge 81/2017 il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa e che gli incentivi fiscali e contributivi eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile. Le norme sono applicabili anche alla PA.

La retribuzione in modalità smart working

Lo stipendio e il trattamento normativo del lavoratore agile fanno riferimento al contratto collettivo e, quindi, non a quello aziendale. Inoltre, il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. L’accordo sul lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato. Il recesso è ammesso, nell’ipotesi di giustificato motivo, anche per l’accordo a termine.

Per maggiori informazioni

0916702977

 

* Fonti: ministero del lavoro e delle politiche sociali