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di Giuseppe Amato*

È stato pubblicato in Gazzetta l’avviso relativo al decreto interministeriale del 4 marzo 2013 che individua i criteri di sicurezza relativi a revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale nelle attività in presenza di traffico veicolare. Dopo tanto attendere, finalmente, in una fase della nostra realtà economica in cui è necessario imprimere dettami e regolamenti, alcuni provvedimenti, da tempo immemore rinchiusi in un cassetto, ottengono la firma necessaria per diventare normativa vigente.

 Così il decreto interministeriale del 4 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2013 e entrato in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U., individua finalmente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Il Decreto che ha visto la luce, è di notevole importanza perché le fasi di installazione, di disinstallazione e manutenzione della segnaletica di cantiere, congiuntamente agli interventi eseguiti in emergenza (ad esempio, per gli incidenti stradali), costituiscono attività lavorative che comportano un elevatissimo rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare.

Nell’articolo 2, si evidenzia che nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, si debbono applicare almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato I del decreto. Della adozione e applicazione di tali criteri minimi si deve dare evidenza nei documenti della sicurezza evidenziati nel D. Lgs. 81/2008 (articoli 17, 26, 96 e 100).

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Nell’articolo 3 si evidenzia l’imprescindibilità del decreto legislativo 81/2008, in quanto ciascun datore di lavoro “deve assicurare che ogni lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2”.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono individuati nell’allegato II al decreto. Tale formazione, distinta per lavoratori e per preposti, è specifica e integrativa e non è sostitutiva di quella prevista all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008.

Il corso lavoratori avrà la durata di 8 ore e composto di tre moduli: giuridico – normativo (1 ora); tecnico (3 ore) e pratico (4 ore). Il corso preposti avrà, invece, la durata di 12 ore così suddivise: giuridico – normativo (3 ora); tecnico (5 ore) e pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento (4 ore). In ambedue i corsi sono previste una prova di verifica intermedia e prova pratica di verifica finale.

Dopo quattro anni lavoratore e preposto dovranno frequentare un aggiornamento teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.

Riguardo poi ai Dispositivi di protezione individuale (Articolo 4) i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori (comma 1), D.P.I. conformi alle previsioni di cui al titolo III dell’81/2008, ed in particolare gli indumenti ad alta visibilità devono essere di classe 3 o di classe 2 secondo la tipologia stradale; non sono più ammessi D.P.I. di classe 1. Al comma 3 dell’articolo 4 si segnala che “i veicoli operativi devono essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento”.

*Giuseppe Amato laureato presso l’Università di Catania è responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dal 2008; Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) di Catania di EFEI (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione) dal 2012; Presidente dell’associazione E.F.A.S. Italia – Ente Formazione Ambiente Sicurezza Italia dal 2007. Numerose esperienze di docenza in corsi di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro in base al D. Lgs. 81/2008 ed s.m.i. dal 2008.

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